Pubblicità tradizionale, internet, …, da più parti si legge della detrazione 65% applicabile ai condizionatori, tanto che qualcuno parla semplicemente di “bonus condizionatori”: si tratta tuttavia di un espediente commerciale e non di una vera tipologia di agevolazione fiscale.
Per gli interventi di installazione o sostituzione di condizionatori in pompa di calore spettano infatti, nel rispetto delle relative norme applicative, le classiche detrazioni fiscali cioè quella edilizia “bonus casa” e quella di efficientamento energetico “ecobonus”.
In estrema sintesi la DETRAZIONE EDILIZIA 50% “BONUS CASA” spetta ai soggetti IRPEF per interventi effettuati in immobili a destinazione abitativa (accatastati in categoria A ad eccezione della A/10 rappresentata da uffici). Non esiste un limite specifico di spesa in quanto rientra nel limite previsto per la detrazione edilizia pari a 96.000 Euro per abitazione.
L’Agenzia delle Entrate ha affermato che la predetta detrazione spetta nel caso di nuova installazione; trattandosi normalmente di un intervento di edilizia libera non è richiesta nessuna pratica edilizia in Comune (salvo particolari restrizioni a livello locale) essendo sufficiente che il contribuente predisponga e conservi una autocertificazione in carta libera dalla quale far risultare la descrizione dell’intervento e la data di inizio lavori (si veda il fac simile “dichiarazione sostitutiva detrazione in assenza di autorizzazione comunale” https://www.termoimpianti1950.it/wp-content/uploads/2021/07/DICHIARAZIONE_SOSTITUTIVA_DI_ATTO_NOTORIO.pdf).
È da ritenere che la detrazione edilizia possa spettare anche nel caso di sostituzione con pompe di calore maggiormente efficienti (la detrazione edilizia spetta infatti anche per interventi di efficientamento energetico) ma è dubbio se possano applicarsi sconto in fattura o cessione del credito in quanto l’art 121 del DL 34/2020 relativamente a tale tipologia di intervento li prevede limitatamente agli impianti fotovoltaici.
La DETRAZIONE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 65% “ECOBONUS” in sintesi spetta ai soggetti IRPEF ed IRES (privati e titolari di partita IVA, professionisti, imprese e società) per interventi effettuati in qualsiasi tipologia di immobile, a destinazione abitativa e produttiva (uffici, negozi, capannoni artigianali e industriali).
In particolare la detrazione agevola gli interventi di sostituzione integrale o parziale degli impianti di climatizzazione invernale con impianti più efficienti (caldaie a condensazione, pompe di calore, sistemi ibridi, a biomasse, …); il limite massimo di detrazione è 30.000 Euro che corrisponde ad una spesa massima agevolata di 46.153 Euro. Si applicano poi i limiti specifici di costo previsti dall’Allegato I del DM requisiti 06/08/2020. È possibile esercitare le opzioni di sconto in fattura o cessione del credito.
La detrazione “ecobonus” non spetta per la nuova installazione del condizionatore ma solo se si tratta di intervento di sostituzione totale o parziale dell’impianto di climatizzazione invernale con una pompa di calore ad alta efficienza. Occorre pertanto che la precedente pompa di calore sostituita costituisca parte integrante dell’impianto termico, essendo ad esempio a supporto di altra fonte di calore; al fine di evitare contestazioni da parte dell’AdE sarà pertanto necessario che la circostanza che si tratta di componente dell’impianto termico risulti anche dalla specifica documentazione tecnica (dichiarazione di conformità, libretto d’impianto, indicazione nel catasto impianti termici, …).
Ricordo infine la necessità, entro 90 giorni dalla conclusione dell’intervento, dell’invio della comunicazione ad ENEA specifica e differente a seconda che si applichi la detrazione edilizia “bonus casa” o quella per efficientamento energetico “ecobonus”.